
Articolo 3 in breve!
L’articolo 3 della Costituzione italiana sottolinea l’importanza dell’uguaglianza di tutti i cittadini (inteso come persone) dinanzi alla legge. Tutti, infatti, devono essere considerati uguali indipendentemente da sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali (detta uguaglianza formale). Lo Stato si impegna affinché ogni ostacolo venga eliminato (detta uguaglianza sostanziale).

Solo i cittadini sono uguali dinanzi alla legge?
Nell’ambito dell’articolo 3, il termine “cittadino” deve essere letto con un’interpretazione estensiva, vale a dire che non intenderemo cittadino come abitante di uno Stato, ma come “persona“.
Tipi di uguaglianza garantiti dall’articolo 3
Nell’articolo 3 viene, dunque, confermato il principio di uguaglianza che racchiude due significati:
–Uguaglianza formale: sono tutti uguali davanti alla legge, senza alcun tipo di distinzione.
–Uguaglianza sostanziale: la Repubblica s’impegna a rimuovere gli ostacoli che potrebbero creare situazione di disuguaglianza. Trattare in eguale modo un povero e un ricco, ad esempio, andrebbe solo a rafforzare la loro differenza. È dunque compito dello Stato interventista mettere in atto dei sistemi che permettano di porre tutti sullo stesso piano.
Uguaglianza formale
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Ma vediamo nel dettaglio a cosa si riferiscono le varie categorie e perché sono state inserite piuttosto che altre.
Secondo il sesso: la discriminazione a seconda del sesso è una realtà che è sempre esistita. Purtroppo ancora oggi è necessario fare iniziative, cortei, lotte sociali per combattere tale disuguaglianza tra uomini e donne. Sebbene sia chiarito nell’articolo 3 della Costituzione, tale principio è stato rafforzato da altri articoli della Costituzione.
L’articolo 29 stabilisce che “Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi“.
L’articolo 37 sottolinea che “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore”.
O, ancora, l’articolo 48 che garantisce il diritto di voto: “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età”
L’articolo 51 chiarisce che sia uomini che donne possono accedere alle cariche elettive, agli uffici pubblici. Per non lasciare dubbi, specifica “A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.”
Dunque, in vari articoli della Costituzione, si ribadisce l’uguaglianza tra uomini e donne. Il fatto che i Padri Costituenti abbiano ritenuto necessario specificare i diritti e l’uguaglianza riconosciuti alle donne, ci fa capire da quale tipo di mentalità, di pensiero, si arrivava.
Secondo la razza: è il dissenso ai crimini compiuti dall’Italia fascista e dalla Germania nazista. Non bisogna dimenticare il periodo buio delle leggi razziali emanate nel 1938, le quali prevalentemente erano rivolte contro gli ebrei. Al giorno d’oggi, ci sono altri “ebrei”, altre categorie di persone ai quali gruppi di razzisti rivolgono gesti e parole di discriminazione. Ciò serve a capire quanto sia importante l’affermazione di questo principio costituzionale, dell’uguaglianza tra persone di diverse “razze” (anche se questo termine non viene più utilizzato se non per gli animali, sarebbe più adeguato il termine “etnia”).
Secondo la lingua: in quanto in Italia vivono comunità di cittadini di lingua non italiana (francese in Piemonte e Valle d’Aosta, tedesca e ladina in Trentino alto Adige, slovena in Friuli…). Ciò è rafforzato dall’articolo 6 della Costituzione che tutela le minoranze linguistiche.
Secondo la religione: anche qui potremmo citare le leggi razziali del 1938 che interessavano principalmente le persone di religione ebraica.
Inoltre, l’articolo 8 della Costituzione garantisce che: “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”. E l’articolo 19 della Costituzione aggiunge che: “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”.
Secondo le opinioni politiche: principio base della democrazia. L’articolo 22 conferma tale principio: “Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.”
Secondo le condizioni sociali e personali: un povero e un ricco, un colto e un ignorante, un famoso e una persona sconosciuta, devono essere tutti uguali davanti alla legge. In più, lo Stato deve intervenire in aiuto dei più deboli a garanzia di equità. Basti pensare all’avvocato d’ufficio previsto per chi non ha la possibilità economica di pagare un avvocato.
In quale parte della Costituzione si trova l’articolo 3?
Questo articolo rientra nei Principi fondamentali della Costituzione, quella parte che si occupa delle decisioni essenziali sul tipo di Stato e sul tipo di società che si desidera realizzare.
